La continuazione,o la riapertura, dell’attività aziendale,a seguito dell’emergenza sanitaria COVID19
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La continuazione,o la riapertura, dell’attività aziendale,a seguito dell’emergenza sanitaria COVID19

Aggiornamento: 1 dic 2020

Autore: Avv. Cosimo Pagnini

di Diritto al Punto Podcast

A seguito dell’emergenza correlata alla diffusione del Coronavirus (Covid 19) si sono aperti molteplici risvolti che si riflettono anche sulle responsabilità delle Persone Giuridiche, nell’ambito di quanto già previsto dal D.lgs. 231/01, con particolare riferimento alle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.


L’art 25 septies del D.lgs. 231/01, non a caso intitolato “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, concorre con l'art. 2087 c.c.[1] ad imporre all’imprenditore l’adozione di tutte le misure che, nell'esercizio dell'impresa e secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.


In particolare, le persone giuridiche (società ed associazioni anche prive di personalità giuridica), secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 81/08, hanno l’onere di predisporre e dimostrare la definizione di un modello organizzativo (M.o.g.) che includa:


1) Un’adeguata valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 D.lgs. 81/08;

2) Appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (sotto quest’aspetto è estremamente attuale la continuazione della predisposizione di modalità lavorative di lavoro agile in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio, con particolare riguardo ai primi periodi successivi alla fase acuta);

3) Le adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.lgs. 81/08;

4) Informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 D.lgs. 81/08;

5) La vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.


L’adozione delle predette misure saranno essenziali anche ai fini della c.d. prova contraria rispetto all’ipotetica contestazione di fattispecie di reato, circa la concretezza delle stesse ai fini della prevenzione, dimostrando l’idoneità del modello organizzativo rispetto a tre indici di responsabilità: I) la “esposizione”, ovvero la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative; II) la “prossimità”, ovvero la necessaria valutazione circa le condizioni di lavoro e la loro idoneità a garantire un sufficiente distanziamento fra i dipendenti, per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; III) la “aggregazione”, ovvero la valutazione circa le modalità di contatto dei lavoratori con soggetti terzi[2]


La mancata adozione di misure di tutela della salute dei dipendenti, che siano adeguate secondo quanto imposto dall’emergenza sanitaria in atto, potrebbe, quindi, esporre l'azienda alla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001, andando ad aggravare ancor più una situazione economica che già risulta resa difficile dall'epidemia[3].


Insomma, il Coronavirus (Covid 19) sta diventando un vero e proprio banco di prova per il sistema produttivo: occorre riorganizzarsi, e ciò investe necessariamente le misure di prevenzione che dovranno essere integralmente ripensate e pedissequamente adottate.


Da questo punto di vista, serve un approccio innovativo alla gestione del personale: da un lato minore mobilità fisica, dall’altro il ricorso sistematico agli strumenti digitali (non solo smart working, ma in generale smart contact; contatti di intelligenza artificiale che sostituiscano sempre più il contatto fisico).


Le aziende, in definitiva, si trovano di fronte ad un rinnovato scenario che andrà ben oltre la prima fase emergenziale. Da un lato la perpetrazione delle modalità di lavoro da remoto, con l’utilizzo sempre più massiccio della blockchain, porterà con sé importanti ricadute sui rapporti di lavoro: dalla certezza dei contratti alla verifica della prestazione lavorativa, dalla tutela della privacy all’utilizzo del welfare aziendale. Dall’altro l’adozione del Modello 231, la nomina dell’Organismo di Vigilanza e la comunicazione alla CCIAA diverranno sempre più una necessità.


Di fatto, nelle condizioni attuali, l’adozione del M.o.g. è divenuta la sola via possibile per poter tutelare l’azienda da probabili conseguenze giudiziarie potenzialmente rovinose. È, in altri termini, impensabile che le imprese possano considerare di operare senza l’adozione di un Modello, adeguato ai recenti standard di prevenzione[4]. Tutti i nuovi strumenti dovranno essere elaborati nell’ottica della tutela aziendale nei giudizi di merito che, inevitabilmente, insorgeranno a seguito della mutata situazione. Sarà, quindi, necessario rivolgersi a giuristi che siano specificamente qualificati.


Il diritto così come lo conosciamo, si tramuterà sempre più in “diritto della prevenzione”. Questo nuovo approccio, se guidato da professionalità adeguate, consentirà alle nostre aziende di mantenere la business continuity - pur con iniziali difficoltà organizzative e gestorie dovute a questa nuova frontiera lavorativa pressoché mai utilizzata - senza perdere giornate di lavoro e fatturato, ed evitando costi imprevedibili e potenzialmente esiziali in termini di sanzioni.


Con intento chiarificatore, la richiamata disciplina di cui al D.lgs 81/2008, fino ad ora analizzata in modo circoscritto alle ipotesi di persone giuridiche o enti, non si limita alle fattispecie aziendali sopradescritte, ma si estende, condividendone i principi sostanziali, anche a realtà più contenute in termini di forma giuridica (ditta individuale, lavoratore autonomo), personale e fatturato.


Queste trovano specifiche disposizioni nei disposti di cui agli artt. 15 e seguenti del D.lgs 81/2008 che non escludono suddetti soggetti dall’adempimento di oneri e formalità (anche minori quali autocertificazioni) da realizzarsi in ragione dello specifico studio della singola realtà produttiva.


Due ultime considerazioni occorrono con precipuo riferimento al concetto di “responsabilità”. Quest’ultima non sarà contestabile esclusivamente all’imprenditore e all’impresa, ma altresì in relazione anche agli organi di controllo, vigilanza e revisione.


Un ruolo delicato spetterà tanto all’Organismo di Vigilanza, quanto al Collegio Sindacale ove previsto. Questi, oltre a continuare lo svolgimento della proprie funzioni di controllo sull’osservanza della legge, avranno l’onere di attivarsi per promuovere verifiche ad hoc sull’idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce delle prescrizioni imposte dai recenti decreti.


Inoltre, e per completezza, è necessario sin da subito e contestualmente alla predisposizione di un nuovo Modello Organizzativo, attivarsi con il medico del lavoro di riferimento per ogni realtà imprenditoriale. Ciò è da intendersi quale presupposto di adempimento agli standard di sicurezza affinché egli provveda a inoltrare formale richiesta alla ASL competente, cosicché questa possa eseguire i tamponi con riguardo a tutti quei lavoratori che, per la necessità produttiva dell’azienda, non possono servirsi di strumenti di lavoro agile. Predisporre un Modello Organizzativo, rischiando che all’interno dei locali aziendali sia presente un soggetto positivo al Covid 19, ancorché asintomatico, è del tutto inutile oltre che economicamente dispendioso.


Riaprire in sicurezza si può, ma è opportuno porre il proprio centro sulla prevenzione personale e sulla predisposizione od implementazione del singolo modello organizzativo. Questo deve essere perfezionato, per ogni realtà aziendale, da un consulente legale anche alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione[5]. Invero, in caso di contestazione di reato in materia antinfortunistiche e/o di violazione della privacy del lavoratore, il Giudice penale[6]valuterà, per la singola attività in esame, se la predisposizione delle misure preventive personali, unitamente all’adozione del singolo modello organizzativo, sia conforme alle norme ed efficacemente attuato prima dei fatti contestati.

[1] Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale (Cfr. art 37 Cost.) che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione. [2] Cfr. M. Bartoloni, Catene di montaggio e uffici, ecco gli indici di rischio per riaprire. I tecnici lavorano a mappe per settori produttivi e ambienti di lavoro(secondo un recente studio dell’INAIL), in il Sole 24 ore, Sabato 11 Aprile 2020 — Anno 156°, Numero 101, p. 2. [3] Con intento chiarificatore sembra utile richiamare quanto esposto in merito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU.: In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. – Cfr. Cassazione Penale, SS. UU. 24.04.2014, n. 38343, [4] Parimenti, diviene necessaria la predisposizione di nuovi documenti, distinti da quelli già esistenti presso le aziende. Nessuna impresa può permettersi di non adeguare la mappatura dei suoi processi a rischio “di reato” rispetto alle specificità del presente, secondo la comune logica del risk approach [5] Cfr. Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2019, n. 43656: In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto. In particolar modo l’analisi della Suprema Corte si è soffermata anche sulla idoneità del modello elaborato, affinché esso non si presenti standardizzato per qualsiasi realtà aziendale, ma sia specificamente studiato per quella singola fattispecie, anche ed attraverso Organismo di Vigilanza appositamente predisposto [6] Non è, conseguentemente, da escludere un profilo risarcitorio in ambito civile dato il rapporto fra l’art 25 septies del D.lgs. 231/01, con il disposto di cui l'art. 2087 c.c.



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