BENE CULTURALE - CHE FARE?
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BENE CULTURALE - CHE FARE?

Autore: Margherita Caccetta, Notaio.


Il nostro “Bel Paese” è pieno di bellezze artistiche e culturali motivo per cui ha trovato terreno fertile la normativa in tema di beni culturali.


I beni culturali sono innanzitutto quelli individuati dagli artt. 822 del codice civile.


L’articolo sopra richiamato fa riferimento al patrimonio demaniale ed al patrimonio indisponibile dello stato, quest’ultimo oggetto di alienazione solo previa sdemanializzazione dei beni stessi (art. 828, 2* comma del codice civile).


Le norme codicistiche vanno integrate con quelle previste dal Codice dei beni culturali (D.Lgs n. 42/2004).


In relazione a tale normativa bisogna fare una distinzione tra i beni appartenenti ai privati ed i beni appartenenti ai soggetti giuridici:


1) In relazione alla prima specie, l’articolo cui si fa riferimento è quella prevista dagli articoli 59 e 60 del predetto decreto legislativo.

In caso di trasferimento è prevista la denuncia entro trenta giorni al Ministero dei beni culturali affinché questo possa esercitare il diritto di prelazione previsto dall’articolo 60.

Il Ministero infatti può esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni e non solo.

La prelazione in esame, infatti, non è una prelazione propria ma impropria; ciò significa che tale diritto scatta anche in presenza di contratti con prestazione infungibile.

Durante la pendenza della condizione, è fatto divieto di consegna dell’immobile.


2) In relazione alla seconda fattispecie alla normativa sopra esposta si aggiunge quanto prescritto dall’articolo 55.

In questo caso quindi, qualora ad alienare sia una persona giuridica, è necessario che la stessa ottenga prima dell’alienazione l’autorizzazione dal Ministero dei beni Culturali.

Inoltre, nel contratto bisogna altresì inserire quanto prescritto dall’articolo 55-bis.


Cosa fare quando in caso di incertezza sulla culturalità del bene immobile?

A questo interrogativo risponde l’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004: occorre iniziare l’iter per far accertare la culturalità dell’immobile ed in pendenza della stessa è opportuno rispettare l’iter come se il bene fosse culturale.

A livello più propriamente pratico, quando si acquista un bene culturale verranno stipulati due atti: il primo è l’atto di compravendita sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione nei termini sopra indicati; il secondo atto, invece, è l’atto di avveramento della condizione da annotare a margine del primo atto al fine di dare evidenza di aver rispettato l’iter previsto dalla normativa in esame.


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