Recesso per “impossibilità sopravvenuta”, rimborsi e voucher.
Autore: Dott. Andrea Mugnaini
L’inizio del mese d’agosto coincide quasi sempre con l’arrivo del tanto agognato riposo. Nell’era di una pandemia però, tra chiusure improvvise e quarantene obbligatorie, perfino organizzare una vacanza può diventare un rischio e, soprattutto, uno stress in più.
Cosa succede se ho prenotato e non posso più partire? O se non mi sento più sicuro di andare in un posto dove stanno aumentando i contagi, ma al tempo stesso non voglio rinunciare ai miei soldi, come posso tutelarmi?
Naturalmente per quanto riguarda clausole e rimborsi, vi sono differenze tra i vari operatori e tra i vari pacchetti turistici (cioè quei contratti che offrono a un prezzo forfettario almeno due servizi tra trasporto, alloggio e altre attività lucrative), per cui un suggerimento semplice, ma mai sbagliato, è quello di informarsi prima sulle specifiche condizioni del contratto. Esistono però delle soluzioni di carattere generale dettate sia dalla giurisprudenza sia dalla normativa, italiana ed europea. Ed è proprio su questo impianto, come vedremo, che si sono inserite le misure straordinarie per l’emergenza sanitaria.
La prima a occuparsi della materia è stata proprio la Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 16315 del 24 luglio 2007, sottolinea il fatto che nei contratti di viaggio “la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero”. Ne consegue, prosegue la Corte “che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina […] l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni”. In altre parole, qualora si verifichino delle circostanze che seppur non imputabili alle parti non consentano di garantire il raggiungimento dello scopo di piacere proprio del contratto turistico, il contratto si estingue.
Il d.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (c.d. “Codice del Turismo”), che recepisce nel nostro paese la normativa europea, sembra confermare quest’indirizzo della Suprema Corte. Agli artt. 41 e 42 afferma infatti che il viaggiatore, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul traporto passeggeri, “ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo” oppure ancora può recedere dal contratto, e in tal caso “gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”. La scelta è quindi rimessa al viaggiatore, che può quindi decidere se accettare le nuove proposte dell’organizzatore o dell’intermediario, oppure recedere dal contratto qualora queste non soddisfino le sue esigenze turistiche, ottenendo così il rimborso di quanto già versato.
Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria il nostro legislatore ha da subito predisposto una disciplina straordinaria in materia di pacchetti turistici e contratti di viaggio. Con il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 si è ampliato infatti il concetto di “impossibilità sopravvenuta” (poi ulteriormente esteso dal Decreto Cura Italia del 24 aprile 2020), adattandolo alle nuove esigenze di contenimento dell’emergenza sanitaria. In particolare, ai sensi dell’art. 88-bis del Decreto Cura Italia, sono ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che quindi giustificano il recesso sia dell’operatore sia del turista: l’essere risultati positivi al Covid-19, o comunque l’essere sottoposti alla quarantena con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitarie; la partenza da una regione o da uno stato estero interessato dalle misure di restrizione per il contenimento del contagio (o la destinazione in uno di questi luoghi); l’aver previsto la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.
I viaggiatori che si trovano in una di queste condizioni possono recedere dal contratto entro trenta giorni, decorrenti o dalla data di cessazione delle misure restrittive o dall’annullamento della partenza. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, procedono poi al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
Nella normativa straordinaria quindi, a differenza di quanto previsto nel Codice del Turismo, la scelta tra l’emissione di un voucher o il rimborso integrale delle spese sostenute è rimessa all’organizzatore, al vettore o all’intermediario. La differenza è giustificabile dall’esigenza del nostro legislatore di bilanciare le necessità dei viaggiatori con quella degli operatori, che hanno dovuto far fronte a un numero elevatissimo di recessi e di cancellazioni delle prenotazioni. Tuttavia non sono mancate le critiche, tanto che vi è stato chi è arrivato a sollevare dubbi di legittimità costituzionale della norma per incompatibilità con la direttiva europea, più favorevole al consumatore. Per porre fine alla questione, è stato inserito un nuovo comma nell’art. 88-bis del Decreto Cura Italia, che dispone che l’emissione dei voucher assolve ai correlativi obblighi di rimborso e “non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Inoltre “il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità.
Il progressivo ritorno alla normalità a cui abbiamo assistito nella scorsa primavera ha per un attimo fatto dimenticare la questione dei rimborsi per i contratti turistici, che è però tornata prepotentemente al centro della scena con l’inaspettato aumento dei contagi nel periodo estivo. A ciò si aggiungono nuove variabili, come la questione relativa al Green Pass: il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 rende obbligatoria a partire dal 6 agosto la Certificazione Verde (o appunto, Green Pass) per accedere ai ristoranti o locali al chiuso, per assistere agli spettacoli, partecipare alle sagre o altri eventi, per entrare nei musei, nelle piscine e nelle palestre, e per i concorsi pubblici. Il Green Pass si ottiene dopo la prima dose di vaccino, la guarigione dall’infezione (in questo caso ha validità di 6 mesi), o l’aver effettuato un tampone nelle quarantotto ore precedenti.
Il problema della Certificazione Verde non era previsto dalla disciplina vigente in materia di rimborsi di titoli di viaggio o di pacchetti turistici, e occorre quindi domandarsi la compatibilità delle norme previste dal decreto Cura Italia con le nuove restrizioni e i nuovi obblighi. Cosa accade, per esempio se una famiglia ha prenotato una vacanza ma i figli non hanno ancora ricevuto neppure la prima dose di vaccino? O se si è costretti a rinunciare a un viaggio all’estero, perché al rientro saremo sottoposti all’obbligo di quarantena, incompatibile con i giorni di ferie riconosciuti?
Si tratta di questioni non di poco conto. Vero è però che la disciplina speciale prevista per l’emergenza sanitaria non fa venire meno l’applicazione delle norme del Codice del Turismo. In altre parole, per le situazioni non risolvibili tramite il ricorso alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta previste dall’art. 88-bis del Decreto Cura Italia, è possibile fare ricorso alla “classica” disciplina del Codice del Turismo, e in particolare agli artt. 41 e 42, riguardanti come abbiamo visto il recesso dal pacchetto turistico e il rimborso delle spese sostenute qualora si verifichino circostanze imprevedibili e straordinarie tali da incidere sulla regolare esecuzione del contratto. Per cui, rimendo sempre sull’esempio della famiglia non interamente vaccinata (e che non può permettersi un tampone ogni quarantotto ore per i figli), questi potranno chiedere recedere dal contratto turistico, dato che l’impossibilità di andare nei ristoranti o nei posti al chiuso può sicuramente incidere sullo scopo vacanziero.
Non bisogna infine dimenticare che la giurisprudenza può estendere la tutela del viaggiatore attraverso la sua attività di interpretazione, come già aveva fatto nella sentenza citata all’inizio di questo articolo. Laddove infatti lo “scopo di piacere”, inteso come interesse principale del contratto turistico, non sia perseguibile per cause sopravvenute non imputabili alle parti, il contratto può estinguersi, e il turista potrà richiedere il rimborso di quanto già corrisposto.
Riproduzione riservata.
Opmerkingen