DONAZIONI INDIRETTE
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DONAZIONI INDIRETTE

La casa comprata con denaro di papà


Autore: Dott.ssa Alice Reggiani


1. Introduzione

Frequentemente accade che un genitore voglia aiutare il figlio a comprare la sua prima casa, occorre domandarsi quale sia l’atto migliore per ottenere il risultato desiderato e quali conseguenze giuridiche tale atto comporta.

La fattispecie prospettata rientra sicuramente nell’istituto generale della donazione, sia che si tratti di donazione di denaro, sia che si tratti di donazione dello stesso immobile; in particolare, si tratta della donazione c.d. indiretta, ossia di un negozio diverso dal tipico atto di donazione, che raggiunge lo stesso scopo al quale quest’ultimo è preposto: l’arricchimento di un soggetto che, nel caso di specie, è il figlio.


2. In cosa consistono le donazioni indirette?

Ricordiamo sinteticamente che l’elemento essenziale della donazione è il c.d. animus donandi, esso si identifica con la volontà di compiere una liberalità a favore di un soggetto, in altre parole, si tratta della consapevolezza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza che a ciò si sia costretti, agendo quindi in modo libero e spontaneo.

La giurisprudenza ha opportunamente chiarito quali siano gli elementi essenziali della donazione indiretta: da un lato, un incremento patrimoniale del patrimonio del donatario dovuto all’ingresso al suo interno di un nuovo diritto; dall’altro, un corrispondente decremento patrimoniale del patrimonio del donante, il quale, con la donazione, si è “privato” di qualcosa per favorire il donatario. Inoltre, poiché la donazione indiretta è comunque una donazione, non può mancare lo spirito di liberalità del donante, il quale fa da trait d’union tra il vantaggio patrimoniale del donatario e lo svantaggio economico del donante stesso.

A differenza delle donazioni dirette, caratterizzate dalla necessità di dover rispettare la forma solenne prescritta dal legislatore, le donazioni indirette sono attuate per mezzo di uno schema negoziale differente, che ha una propria causa e produce, per tale motivo, un duplice effetto: il primo quello diretto, che gli è proprio (ad es. l’adempimento del terzo nel pagamento del corrispettivo); un secondo quello indiretto, di arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito di liberalità da una parte a favore dell’altra c.d. beneficiaria.


3. L’intestazione di bene in nome altrui da parte del genitore a favore del figlio. Donazione indiretta dell’immobile o donazione diretta del denaro?

La tipica fattispecie di donazione indiretta è la c.d. intestazione di beni in nome altrui, con tale espressione ci si riferisce, per l’appunto, al caso in cui un soggetto acquista con denaro proprio un bene, intestandolo ad un terzo soggetto.

Con tale negozio, pertanto, lo stipulante (i.e. il genitore) devia gli effetti di un investimento destinato nel suo patrimonio nella sfera giuridica altrui (i.e. il figlio).

Questo risultato può essere raggiunto in due differenti modi: o con la donazione diretta del denaro, oppure con una donazione indiretta dell’immobile.

La prima ipotesi, consiste nella donazione diretta del denaro necessario all’acquisto del bene, ossia la c.d. provvista. Tale fattispecie si verifica quando l’acquisto dell’immobile viene fatto direttamente dal figlio, il quale adempie al proprio obbligo di pagare il corrispettivo mediante il denaro precedentemente fornitogli dal genitore: in tal caso, oggetto della donazione da genitore a figlio è direttamente il denaro, e non il bene acquistato con esso. L’esempio tipico di questa ipotesi si verifica quando il padre dona al figlio una somma di denaro e tale somma viene successivamente impiegata per l’acquisto di un immobile. Ecco che in tale occasione, l’oggetto della donazione è direttamente il denaro. È opportuno sottolineare un’eccezione che si verifica quando il padre donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto di un immobile che ne costituisce il fine della donazione, in tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

La seconda ipotesi, invece, si può verificare secondo tre differenti schemi negoziali:

1) Ai sensi dell’art. 1180 c.c., quando l’acquisto dell’immobile è compiuto dal figlio e il genitore interviene adempiendo, per spirito di liberalità, all’obbligo di pagamento del corrispettivo: in tale occasione, si ha un adempimento dell’obbligo altrui. L’esempio tipico si ha quando il figlio stipula un atto di compravendita di una casa e il prezzo dovuto viene pagato dal padre, il quale adempie all’obbligazione di pagamento del corrispettivo nascente dal contratto di compravendita stesso. In questo caso si avrà una donazione indiretta dell’immobile.

È opportuno precisare che la giurisprudenza ha affermato che per poter ritenere che l’oggetto della donazione indiretta sia l’immobile, è necessario che il denaro sia pagato dal terzo direttamente nelle mani del venditore, oppure che la somma erogata dal terzo (il genitore) sia stata conferita all’acquirente con il preciso scopo di acquistare un immobile.

2) Ai sensi dell’art. 1411 c.c., quando l’acquisto del bene immobile è compiuto dal genitore stipulante, il quale acquista il bene e devia gli effetti dell’acquisto, per spirito di liberalità, a favore del figlio. In questo caso, il figlio viene beneficiato indirettamente dall’acquisto compiuto dal proprio genitore, in quanto, a seguito della stipulazione in suo favore (in relazione alla quale, peraltro, rimane terzo), vedrà incrementato il proprio patrimonio. Il figlio, per beneficiare degli effetti della compravendita compiuta dal padre, non dovrà fare altro che dichiarare di voler profittare della stipulazione; in alternativa, potrà dichiarare di non volerne profittare, così rifiutando l’attribuzione liberale a suo favore e rimettendo gli effetti dell’acquisto del bene in capo al genitore. Anche in questo caso avremo una donazione indiretta dell’immobile.

3) Un ulteriore caso analizzato ricorre quando il genitore, volendo effettuare una liberalità in favore del figlio, stipula un contratto preliminare di acquisto di immobile per sé o per persona da nominare – il tipico preliminare di compravendita – versando già in quel momento l’intero prezzo che sarebbe necessario per l’acquisto definitivo del bene. Successivamente, dopo aver fatto la dichiarazione di nomina a favore del figlio, così sostituendolo a sé nella posizione di promissario acquirente, il contratto definitivo di compravendita viene stipulato direttamente dal figlio, il quale non dovrà pagare null’altro. In tale ipotesi, si ha donazione indiretta dell’immobile oggetto del contratto del preliminare e ciò perché il padre (donante) dispone in favore altrui (del figlio) del diritto potestativo di concludere il contratto definitivo, fornendo altresì il denaro occorrente. Oggetto della donazione, in questo caso, è il bene e non il denaro impiegato per il pagamento del prezzo.


4. Se mio figlio si trova in comunione legale dei beni, l’oggetto della donazione indiretta cade in comunione?

I beni acquisiti per effetto di una donazione indiretta non costituiscono oggetto della comunione legale, dovendosi ritenere ricompresi nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 179 comma 1, lettera b), c.c. Essi rientrano, infatti, nei beni personali del donatario, i quali, sebbene acquisiti successivamente al matrimonio, sono esclusi dal regime della comunione legale per effetto della donazione.


5. Che disciplina si applica alle donazioni indirette?

La disciplina applicabile alle donazioni indirette, a differenza di quanto è prescritto per le donazioni dirette, è la seguente: per quanto concerne la normativa relativa alla forma, si applica alla donazione indiretta la disciplina del negozio diretto (ad es. la compravendita); per quanto concerne la normativa relativa alla disciplina sostanziale, si applicano le norme del negozio indiretto (ad es. la donazione).

Pertanto, poiché la donazione indiretta si realizza tramite l’impiego di schemi negoziali che non sono stati istituiti con lo scopo di realizzare attribuzioni gratuite, sarà necessario rispettare meno formalismi di quelli richiesti per il contratto di donazione, tra i quali, ad esempio, la necessaria presenza di due testimoni all’atto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 809 c.c., trovano applicazione solo alcune delle regole relative alla donazione, ossia la normativa sulla collazione, sull’azione di riduzione e sulla revocazione; infine, sul donatario non grava l’obbligo alimentare per il caso di bisogno del donante ai sensi dell’art. 437 c.c..


6. Conclusioni

In conclusione, la donazione di denaro da parte di un genitore può comportare una donazione di denaro o del bene acquistato con il denaro medesimo, a seconda della volontà delle parti sarà necessario predisporre o una donazione della somma o il conferimento di quest'ultima da parte del genitore in atto.

Tale distinzione ha notevoli risvolti non solo teorici, ma anche pratici in quanto all’apertura della successione del genitore donatario in presenza di più figli e del coniuge superstite detta donazione sarà soggetta a collazione. Il figlio beneficiario della donazione sarà quindi tenuto nell’uno o nell’altro caso a dover imputare alla propria quota di legittima il valore o del denaro o il valore dell’immobile e ciò risulta essere molto differente in tempi di svalutazione monetaria.

Al fine di raggiungere gli effetti giuridici voluti dalle parti, onde evitare errori frutto di utilizzo degli strumenti giuridici, che per l’utente non esperto si presentano con connotati equivalenti, potrebbe essere utile sottoscrivere un atto ricognitivo statuente le precise volontà delle parti, in quanto le dazioni di denaro a soggetti non sono fine a sé stesse, ma sono inserite nel più ampio programma di distribuzione del patrimonio familiare.


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