Aspetti civilistici e pratici nella costituzione di una start-up innovativa.
Autore: Notaio Margherita Caccetta
La start-up innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Questa è la definizione che si trova cercando sul sito del M.I.S.E.
La start-up innovativa non costituisce un nuovo tipo sociale in quanto la forma giuridica che deve possedere è quella di società di capitali; è una “qualifica” che attiene al profilo agevolativo principalmente in materia fiscale e conseguentemente in ambito del diritto sostanziale.
L’introduzione di tale “qualificazione” societaria nel 2012, con il D.L. 179/2012 vuole creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile che cerca di fornire un supporto ai giovani che vogliono realizzare la loro idea ed agli investitori che credono nel progetto.
Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
non distribuisce e non ha distribuito utili;
ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
La qualifica di start-up innovativa è limitata nel tempo, cinque anni dalla sua costituzione o dalla sua trasformazione dal tipo sociale precedente al “tipo" start-up.
Tale scelta legislativa è giustificata dai benefici soprattutto fiscali di cui gode tale società e dunque il legislatore ha “concesso” un termine di credibilità del progetto oltre il quale, la società, può vedere il lancio e la crescita dello stesso oppure no.
Tali requisiti devono esistere al momento della costituzione e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti vanno allegate firmate dal legale rappresentante della società, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto.
Questi sono i requisiti prescritti dalla normativa sopra citata a cui si deve aggiungere il rispetto del Regolamento Consob qualora, come nella maggior parte dei casi, la società voglia accedere al “crowdfunding”.
Nell’esercizio della mia professione consiglio sempre di inserire in sede di costituzione della società tale possibilità anche “ora per allora” di modo che la società abbia sempre la possibilità di “farsi trovare pronta” a tale necessità/evenienza.
Dunque, è necessario inserire nello statuto tali clausole previste dal Regolamento Consob, articolo 24, il quale prevede che affinché la società possa ricorrere al mercato “esterno”, il suo statuto debba contenere le seguenti previsioni:
- un meccanismo di exit: ovvero una clausola di recesso (consigliabile) o di co-vendita delle proprie partecipazioni a favore del socio di minoranza per il caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta sul portale, intendano alienare la loro partecipazione a terzi e tale diritto deve essere garantito per un periodo di tre anni dalla conclusione dell’offerta;
- la comunicazione alla società nonché la pubblicazione sul sito internet dell’emittente di patti parasociali;
- ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale una quota minima deve essere stata sottoscritta da fondazioni bancarie o incubatori certificati di start-up innovative.
In relazione ai benefici fiscali, si deve rammentare che le start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.
I benefici fiscali inoltre si sono ampliati a seguito del Covid-19 in quanto sono state introdotte ulteriori Misure agevolate come ad esempio:
- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative;
- Sostegno al Venture Capital;
- Credito d’imposta in ricerca e sviluppo;
- Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
- Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le PMI;
- Ulteriori incentivi all’investimento in Start-up Innovative;
- Programma Investor Visa for Italy: dimezzamento delle soglie minime di investimento;
- Agevolazioni per le Start-up Innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici;
Per non arrivare impreparati al momento della costituzione, ecco l’elenco dei principali documenti che si devono fornire al Notaio al momento o nell’immediatezza della costituzione della società:
- dichiarazione di possesso dei requisiti firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- titoli ed esperienze professionali dei soci con relativo curriculum;
- le spese in ricerca e sviluppo pari o inferiori al 15% del capitale sociale con apposita dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- business plan.
Ogni Camera di Commercio può poi richiedere ulteriore documentazione per l’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
© Riproduzione riservata
Comments